Il sistema contrattuale in Romania e Bulgaria
Principio di ricezione
Sia in Romania che in Bulgaria un contratto si conclude, cioè nasce, quando laccettazione (conferma dordine) giunge nella sede di colui che aveva formulato la proposta (ordine).
È quindi sufficiente il dato oggettivo della ricezione (principio di ricezione: artt. 969 e seguenti Codice Civile Romeno e art. 13 della Normativa Bulgara sulle obbligazioni ed i contratti).
Può essere utile, come prova, conservare la conferma di risposta che ogni apparecchiatura fax rilascia in automatico o la modalità dellavvenuta lettura che è possibile attivare se la proposta è stata spedita tramite e-mail.
Con tale principio il proponente:
- non può provare di essersi trovato, senza sua colpa, nellimpossibilità di conoscere laccettazione pervenuta al suo indirizzo
- ma ha la possibilità di provare che laccettazione è giunta al suo indirizzo ad esempio a unora in cui la posta non arriva, cioè egli può provare che la posta sia arrivata in un momento anormale.
Tale principio ripartisce in modo più corretto il rischio riferito alla conclusione del contratto tra persone assenti (inteso questo concetto non come assenza di luogo, ma come assenza nella manifestazione diretta della volontà).
Da ciò deriva che, in una prima fase, il rischio della trasmissione dellaccettazione ricade sullaccettante, quindi se laccettazione giunge in ritardo o non giunge per nulla il contratto non si conclude pur avendone emessa laccettazione.
Laccettante ha inoltre meno tempo per provvedere alla revoca della sua accettazione. Infatti, sia nel sistema romeno che in quello bulgaro, laccettazione può essere revocata se colui il quale ha emesso la proposta riceve la revoca prima della dichiarazione di accettazione o contemporaneamente con questa.
In Italia, invece, vige il principio della cognizione. Nel nostro Paese affinché un contratto si possa considerare concluso è necessario che il proponente sia venuto a conoscenza dellaccettazione (art. 1326, I comma c.c. sia pure temperato dalla presunzione di conoscenza dellart. 1325 c.c.).
La causa, requisito essenziale
Come nel sistema italiano, anche in Romania e in Bulgaria tra i requisiti essenziali del contratto troviamo la causa (in altri paesi, come ad esempio in Germania vige invece il sistema dellastrattezza e la causa non rientra tra i requisiti essenziali).
Consideriamo il caso di una compravendita nulla - perché manca in toto o in parte la determinazione del prezzo - seguita dalla consegna di una cosa mobile determinata, fatta con lintento reciproco di trasferire la proprietà.
In Romania e in Bulgaria - dove vige il principio causalistico - laccordo, anche se accompagnato dalla consegna, in presenza di una causa di nullità non perfeziona il trasferimento della proprietà.
In Germania, invece, anche in presenza di una nullità contrattuale, la consegna è un atto svincolato dal precedente momento dellaccordo e quindi la proprietà si trasferisce ugualmente.
Trasferimento mobiliare
Sia in Romania (artt. 1312 e seguenti Codice Civile Romeno) che in Bulgaria (art. 8 e seguenti della Normativa sulle obbligazioni contrattuali del 22 novembre 1950) per il trasferimento mobiliare per atto tra vivi sono necessari tre requisiti:
1. il consenso
2. la causa
3. la consegna.
In Italia ne sono sufficienti solo due: il consenso e la causa.
Il momento di trasferimento della proprietà è un elemento importantissimo da definire in quanto, da quel momento, si definisce il soggetto su cui grava il rischio di perimento del bene.
In base al principio di autonomia contrattuale le parti possono scindere il collegamento <trasferimento del bene - individuazione del proprietario> inserendo nel contratto un adeguato Incoterms che, specificando il termine di resa della merce, individua il soggetto responsabile nel caso il bene perisca indipendentemente dal fatto che questo soggetto sia o meno il proprietario.
Sia in Romania che in Bulgaria il venditore di un bene non ancora consegnato, essendone ancora il proprietario, può vendere tale bene a un terzo che ne diviene proprietario. Ovviamente il venditore dovrà risarcire leventuale danno al primo acquirente.
Quindi non appena si acquista un bene sia in Romania che in Bulgaria è molto importante che la consegna avvenga nel più breve tempo possibile.
Trasferimento immobiliare
Per il trasferimento immobiliare, per esempio un capannone o un terreno, al posto dellelemento della consegna - utilizzabile, ovviamente, solo per i beni mobili - vige il principio (tipicamente previsto nel diritto austriaco) della c.d. intavolazione.
Con tale principio sintende che la proprietà di un bene immobile si attua solamente quando, utilizzando una terminologia tipicamente italiana, alla conservatoria dei registri immobiliari, per esempio di Timisoara, il passaggio di proprietà è trascritto sui registri.
Non a caso, in questi sistemi si dice che la trascrizione è costitutiva del diritto di proprietà (e non semplicemente dichiarativa come avviene, invece, in Italia).
Convenzione di Vienna e legislazione competente
Entrambi gli Stati che stiamo esaminando hanno sottoscritto la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili corporali.
Tale Convenzione (sottoscritta dallItalia nel 1988) si applica automaticamente, se le parti, che devono essere entrambe imprese, hanno la propria sede di affari in Stati differenti entrambi sottoscrittori della Convenzione (art. 1).
Quindi nei rapporti commerciali tra il nostro Paese e la Romania o la Bulgaria lapplicazione della Convenzione di Vienna è automatica anche se non richiamata espressamente dal contratto e anche se le parti ne abbiano ignorato lesistenza.
Ciò non significa che nel contratto non si debba inserire la clausola della legislazione a cui il contratto medesimo è sottoposto, perché la Convenzione di Vienna non regolamenta tutte le problematiche giuridiche che potrebbero sorgere tra le parti. Per esempio (art. 4 della Convenzione) non regolamenta:
- i casi di invalidità del contratto
- il momento in cui si trasferisce la proprietà (in questultima ipotesi si notano sostanziali differenze - sopra evidenziate - tra il sistema romeno e bulgaro e quello italiano).
Quindi è indispensabile inserire nel contratto la clausola della legislazione competente così da supplire alle manchevolezze della Convenzione tramite lintegrazione del diritto nazionale.
E loperatore italiano avrà tutto linteresse a stabilire che la legge che governa il contratto sia quella italiana.
Avv. Marco Tupponi
Docente di Diritto del Commercio Internazionale - Università di Macerata