Gli obblighi dello spedizioniere
Ai sensi dellart. 1710, il mandatario è tenuto a eseguire lincarico conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia (con lattenzione, laccortezza, la prudenza, la perizia rapportate alluomo medio, che vive in un determinato contesto storico ed economico).
Questo principio comporta che lo spedizioniere, incaricato dal committente di concludere, in nome proprio, un contratto di trasporto, dovrà operare con cautela la scelta del vettore, considerando sia la sua affidabilità, sia la sua adeguatezza in ordine al tipo di trasporto che deve essere effettuato.
POTERE DISCREZIONALE NELLESECUZIONE DEL CONTRATTO
Unaltra applicazione del principio si riscontra nel dettato dellart. 1739 secondo cui Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo e questo, potremmo aggiungere, con la diligenza normalmente esplicabile da un appartenente alla categoria professionale.
A questo proposito è tuttavia opportuno sottolineare che il codice civile prevede una disposizione assai poco realistica, in quanto sembrerebbe che, in linea di principio, sia il committente ad impartire le istruzioni necessarie per il compimento del viaggio e lo spedizioniere sia un semplice esecutore delle stesse, con la facoltà di intervenire solo là dove esse manchino.
La realtà è ben diversa, come dimostra il contenuto dellart. 2 - 2° com. delle condizioni generali elaborate dagli spedizionieri, secondo cui Salvo disposizioni contrarie del mandante, lo spedizioniere dispone della libera scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare, per assicurare lesecuzione del contratto.
Ciò è conforme alla dinamica del rapporto, se si considera che loperatore commerciale si rivolge allo spedizioniere proprio per far organizzare un trasporto per così dire professionale e quindi si rimette, in linea di massima, alle sue scelte e ai suoi consigli.
Del resto, si uniforma allo schema contrattuale del mandato riconoscere allo spedizioniere, quale mandatario, un potere discrezionale nellesecuzione dellincarico conferitogli, così come si desume anche dalla lettura dellart. 1711 ult. com., che attribuisce al mandatario la facoltà di discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora si verifichino circostanze ignote al mandante e tali da non potergli essere comunicate in tempo.
Naturalmente queste iniziative del mandatario devono essere valutate secondo il criterio della diligenza nel perseguimento del miglior interesse del committente, tantè che ai sensi dellart. 1711 ult. com. il legislatore le legittima solo ove si possa ragionevolmente ritenere che il mandante le avrebbe approvate se le avesse conosciute.
Lobbligo di tenere un comportamento diligente informa di sé lintera disciplina del mandato e si riscontra anche nel dettato dellart. 1710 2° com., secondo cui Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato, la dove per circostanze sopravvenute si intendono quelle circostanze di cui il mandatario abbia avuto conoscenza solo dopo il conferimento dellincarico e che possono influire sul contenuto dello stesso o sulla sua stessa sussistenza.
REVOCA DEL CONTRATTO
Per quanto riguarda la revoca del contratto di spedizione, è opportuno sottolineare che, in linea di principio, secondo il disposto dellart. 1738, essa è attuabile dal committente solo fino a quando lo spedizioniere non ha iniziato lesecuzione della prestazione, momento che si individua nella conclusione del contratto di trasporto.
La legge stabilisce che, in ipotesi di revoca, lo spedizioniere ha in ogni caso diritto al rimborso delle spese sostenute e alla corresponsione di un equo compenso per lattività eventualmente già prestata ai fini dellesecuzione dellincarico.
COMUNICAZIONE AVVENUTA ESECUZIONE E OBBLIGO DI RENDICONTO
Ulteriori obblighi del mandatario sono, ai sensi dellart. 1712, la tempestiva comunicazione al mandante dellavvenuta esecuzione dellincarico, che si intende compiuta anche con la semplice trasmissione dei documenti relativi al trasporto e, ai sensi dellart. 1713, lobbligo di rendiconto.
Per quanto riguarda il primo punto, il silenzio del mandante cui sia stata comunicata lesecuzione del mandato implica approvazione delloperato del mandatario, anche se questi si è discostato dalle istruzioni ricevute.
Una volta eseguito lincarico, il mandatario deve inoltre rendere conto al mandante del proprio operato e rimettergli tutto quanto ha ricevuto a causa del mandato. Lobbligo di rendiconto trova conferma nel primo periodo dellart. 1740 2° com., secondo cui Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidate sulla base dei documenti giustificativi.
La ratio dellobbligo di rendiconto è individuabile nella opportunità di fornire al mandante tutti gli elementi necessari per vagliare loperato dello spedizioniere e comporta la descrizione e la giustificazione documentata dellattività gestionale svolta per conto del mandante.
LA CUSTODIA DELLE
COSE
Ai sensi dellart. 1718 incombe sul mandatario lobbligo di provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e lobbligo di tutelare i diritti di questultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.
La norma in esame prende in considerazione quella prestazione di custodia della merce che compete normalmente allo spedizioniere per il periodo intercorrente fino alla conclusione del contratto di trasporto e alla conseguente consegna della stessa al vettore.
Rientrando tale prestazione tra le cosiddette operazioni accessorie che lo spedizioniere assume contemporaneamente allobbligo di concludere il contratto di trasporto, sebbene vi sia contrasto in giurisprudenza, reputiamo preferibile lorientamento secondo cui lo spedizioniere risponde dellinadempimento di tale obbligo secondo i principi generali di cui allart. 1218 e non secondo i criteri di responsabilità ben più gravosi dettati in tema di deposito.
Questo perché si accoglie il principio secondo cui si applicano le norme previste in ordine alla responsabilità del depositario solo quando lobbligo di custodia è dedotto come prestazione unica e qualificatrice del contratto.
Ne consegue che, in caso di inadempimento, lo spedizioniere si libererà da ogni responsabilità provando la mancanza di colpa e quindi la propria diligente condotta, senza essere tenuto alla più severa prova del fatto concreto, a lui non imputabile, da cui è derivata la perdita o il deterioramento della cosa.
Per le prestazioni di custodia che eccedono i limiti normali e necessari ai fini dellesecuzione dellincarico di spedizione valgono invece diverse considerazioni.
Può accadere, infatti, che di fronte al verificarsi di certe situazioni, quali, ad esempio, il rifiuto del destinatario di ricevere la merce, lo spedizioniere si trovi a dover provvedere alla custodia delle cose fuori dal normale ambito del proprio incarico.
In questo caso egli risponderà nei limiti di una sua eventuale colpa nella scelta del terzo (depositario) cui affidare la merce, a meno che non assuma in proprio lesecuzione della prestazione, depositando le cose presso magazzini di sua appartenenza. In questo caso la sua responsabilità sarà quella tipica e più gravosa del depositario.
PREMI, ABBUONI E VANTAGGI DI TARIFFA
Ai sensi dellart. 1739 ult. com. I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario. Il testo stesso, prevedendo la validità di clausole contrarie, indica la natura derogabile della norma e, di conseguenza, la possibilità attribuita allautonomia privata di apportarvi modifiche.
Difatti le condizioni generali degli spedizionieri ribaltano completamente la situazione con la previsione di cui allart. 20 ult. com. secondo cui I premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti dallo spedizioniere sulle tariffe dei vettori sono di esclusiva spettanza dello spedizioniere stesso.
Tale norma integra unipotesi di rinuncia del committente a determinati vantaggi; tuttavia, non essendo la rinuncia compresa tra le clausole vessatorie di cui allart. 1341, una regolamentazione contrattuale in tal senso non sarebbe subordinata alla specifica approvazione per iscritto.
Bisogna, in questo caso, richiamarci alle considerazioni svolte (nella prima parte dellartico) in ordine ai meccanismi di ingresso delle condizioni generali nel contratto di spedizione, tenendo tuttavia conto dellevoluzione della prassi in questo ambito.
Si è infatti venuta generalizzando la consuetudine, sia in campo nazionale che internazionale, di attribuire gli eventuali vantaggi di tariffa agli spedizionieri, specialmente sul presupposto che essi sono loro accordati in virtù della continuità e della frequenza dei rapporti che, grazie alla loro organizzazione, intraprendono con i trasportatori.
Si è dunque venuto consolidando un vero e proprio uso negoziale, per via del ripetuto e costante uniformarsi degli operatori economici del settore (committenti e spedizionieri) ad un certo comportamento, uso che, ai sensi dellart. 1340, entra automaticamente a regolare il contratto in deroga alla norma di legge, senza che sia necessaria una espressa volontà delle parti in questo senso e a prescindere dalloperatività delle condizioni generali.
Sarà invece lattribuzione dei vantaggi di tariffa al committente a dover essere espressamente pattuita nei rapporti tra questi e lo spedizioniere.
ASSICURAZIONE MERCI
Ai sensi dellart. 1739 2° com., lo spedizioniere non è tenuto ad assicurare la merce oggetto del trasporto, salvo che non intervenga convenzione contraria tra le parti o sia diversamente disposto dagli usi.
Le condizioni generali degli spedizionieri riaffermano questo principio allart. 31, prevedendo, tra laltro, che lo spedizioniere è tenuto ad assicurare la merce solo qualora ricorra un ordine scritto ed espresso del mandante.
Andrea Toscano
Simone Del Nevo