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Contratti

 

Ue: il venditore non può esigere un’indennità per l'uso del bene difettoso

La questione, decisa con sentenza del 17 aprile 2008 dalla Corte di Giustizia Ue, riguardava la domanda pregiudiziale proposta dalla Corte di Cassazione tedesca e avente ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 3 della Direttiva 1999/44/CE sui diritti del consumatore.

Tale articolo della Direttiva prevede testualmente che:

  • il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene
  • in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6
  • in primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.

La domanda era stata proposta nell’ambito di una controversia nella quale il cliente aveva acquistato dalla società un piano cottura che presentava un difetto di conformità.
Non essendo possibile procedere alla riparazione del prodotto, la Società provvedeva alla sua sostituzione con un apparecchio nuovo e, sulla base della normativa tedesca (in particolare gli articoli 439 e 346-348 BGB), aveva preteso dalla cliente la somma di Euro 69,97 a titolo di indennità, per i vantaggi tratti dall’utilizzo dell’apparecchio inizialmente fornito.

L'ordinamento giuridico tedesco ha recepito la direttiva in questione attraverso l'adozione dell'art. 439, n. 4, del BGB, intitolato «Adempimento successivo», che dispone quanto segue:
«... Qualora il venditore consegni un bene esente da vizi a titolo di adempimento successivo, può esigere dall’acquirente la restituzione del bene viziato, nei termini e modi stabiliti dagli artt. 346-348».

L’art. 346, nn. 1-3, del BGB, intitolato «Effetti del recesso», recita:
«Qualora una delle parti si sia riservata contrattualmente un diritto di recesso, o tale diritto le spetti in forza di una norma di legge, l’esercizio del recesso implica la riconsegna delle prestazioni ricevute e la restituzione degli utili ottenuti.

Al posto della riconsegna o della restituzione, il debitore è tenuto a corrispondere un rimborso di valore equivalente:

  1. 1. qualora la riconsegna o la restituzione sia esclusa in base alla natura di quanto ottenuto
  2. 2. qualora egli abbia consumato, alienato, gravato, lavorato o trasformato l’oggetto ricevuto
  3. 3. in caso di deterioramento o perimento del bene; resta però escluso il deterioramento derivante dall’uso normale del bene.

Effettivamente, la normativa interna di recepimento della Direttiva faceva propendere la Cassazione tedesca (Bundesgerichtshof) per un'interpretazione a favore del venditore, il quale dunque avrebbe avuto diritto, in caso di sostituzione di un bene non conforme, a un’indennità a titolo di compensazione dei vantaggi che l’acquirente avrebbe tratto dall’uso di tale bene fino alla sua sostituzione con uno nuovo.

Il Bundesgerichtshof tuttavia, dubitando della conformità delle disposizioni del BGB alla normativa comunitaria, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 3.

A seguito di ciò, la Corte di Giustizia ha pertanto statuito che “l’articolo 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25.5.1999, 1999/44/CE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale consenta al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo presentante un difetto di conformità, di esigere dal consumatore un’indennità per l’uso di tale bene non conforme fino alla sua sostituzione con un bene nuovo”.

In conclusione, anche se il consumatore ha usufruito del bene viziato in quanto in parte funzionante:

  • ha diritto alla sostituzione gratuita (oppure alla riparazione) del bene difettoso con uno esente da vizi
  • all'azienda venditrice non è consentito di pretendere alcunché per l'uso goduto del bene nelle more della sua sostituzione.

Avv. Pierluigi Cornacchia