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Status europeo di Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Circolare N. 36/D
Le disposizioni relative all’AEO (Operatore Economico Autorizzato) che trovano applicazione dal 1° gennaio 2008.

Premessa

In data 4 maggio 2005, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L, n. 117, è stato pubblicato il Regolamento n. 648/2005 che modifica il Regolamento (CEE) N. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (CDC).

Tale Regolamento ha introdotto alcune misure di sicurezza disciplinate, sotto il profilo applicativo, con il successivo Regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18.12.2006 che ha modificato il Regolamento (CEE) n. 2454/93 (in appresso DAC) recante talune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario.

Le modifiche in materia di sicurezza del CDC , apportate con il Reg. (CE) n. 648/2005, prevedono tra l’altro, la concessione dello status di ”Operatore Economico Autorizzato – Authorized Economic Operator - AEO” ad operatori affidabili stabiliti nell’ambito della Comunità Europea.

La Comunità Europea già in passato ha concesso agli operatori affidabili autorizzazioni a procedure doganali semplificate. Un accresciuto bisogno di sicurezza ha determinato, in ambito comunitario, il bisogno di uniformare il concetto di “affidabilità” e di applicarlo a quegli operatori che rispettano gli standard di sicurezza e che perciò possono anche essere considerati “sicuri”.

Per tale motivo, gli operatori ai quali le Autorità doganali riconoscono lo status di AEO, acquisiscono una posizione specifica nella catena logistica internazionale che li individua come partner affidabili e/o sicuri a seconda del tipo di Certificato ottenuto.

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. DEFINIZIONE DI “OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO” – AEO

Ai sensi dell’art. 1, punto 12) delle DAC, per Operatore Economico si intende “una persona che, nel corso della sua attività commerciale, prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale”.

L’Operatore Economico Autorizzato è un operatore economico, residente nel territorio doganale della UE, titolare di un Certificato AEO concesso dall’Autorità doganale di uno Stato membro sulla base dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalla Commissione Europea.

1.2 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA PER UN CERTIFICATO AEO

Possono presentare istanza per l’ottenimento di un Certificato AEO tutti gli operatori economici, residenti nella UE, che a diverso titolo compiono attività inerenti alle operazioni doganali e che intendono beneficiare delle agevolazioni collegate al rilascio di un Certificato AEO, direttamente connesso all’esercizio della propria attività economica.

A titolo esemplificativo, possono presentare l’istanza i produttori, gli importatori, gli esportatori, i depositari, i soggetti autorizzati ad esercitare una attività in una zona franca o deposito franco, i vettori, gli speditori, i corrieri aerei, i terminalisti, le imprese di spedizione, gli agenti doganali singolarmente o in forma associata, e più in generale tutti i soggetti la cui attività è connessa alla applicazione della legislazione doganale.

Per depositario si intende colui che gestisce:

  • un deposito doganale
  • un deposito di temporanea custodia
  • un deposito di approvvigionamento
  • un deposito fiscale purché sito nell’ambito di un deposito doganale.

È pertanto precluso il rilascio di un Certificato AEO qualora l’attività del richiedente riguardi esclusivamente beni in libera circolazione e, quindi, comunitari o comunitarizzati o, comunque, non sia connessa ad attività soggetta alla normativa doganale.

1.2.2 Entità legale e stabile organizzazione

Un Certificato AEO deve essere richiesto da parte delle singole entità legali intendendo con ciò ogni persona fisica o giuridica costituita in conformità con il diritto nazionale, comunitario o internazionale che eserciti diritti e sia soggetta ad obblighi.

Per quanto riguarda le imprese non residenti si fa riferimento alla nozione di “stabile organizzazione” di cui all’art. 162, c.1 del Testo Unico Imposte sui Redditi e all’art. 5 , p. 1 del modello OCSE.
Nel caso di società madre e società figlia (o più società figlie) situate in due (o più) Stati Membri diversi, il Certificato AEO rilasciato per la società madre non produce effetti sulle attività svolte dalla società figlia.
Quest’ultima, pertanto dovrà richiedere autonomamente un Certificato AEO nello Stato membro presso cui è collocata e registrata e sempre che ne ricorrano i presupposti.

1.2.3 Comprovata osservanza degli obblighi doganali

Condizione essenziale per il rilascio di un Certificato AEO è la comprovata osservanza nel corso degli ultimi tre anni anteriori alla presentazione dell’istanza, degli obblighi doganali da parte dei soggetti di cui all’art. 14 nonies, p.1, lett a), b) c) e d) delle DAC e cioè: il richiedente, le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo di gestione, il legale rappresentante della società compreso quello eventualmente specificatamente nominato per rappresentare la società nella materia doganale, nonché la persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente.

L’osservanza degli obblighi doganali può essere considerata soddisfacente qualora l’eventuale infrazione riscontrata sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e al volume delle operazioni doganali e non pregiudichi la buona fede del richiedente.

Per quanto riguarda la qualificazione delle irregolarità ostative al riconoscimento o al mantenimento dello status di AEO, si precisa che si intende per infrazione grave:

  • la condanna, anche a titolo non definitivo, per un delitto previsto dalla normativa doganale, fiscale con impatto sulla competenza e sulla operatività doganale (imposizione sulle accise ed IVA connessa all’import/export e agli scambi intracomunitari) e/o correlata all’attività economica del richiedente o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane, o per uno dei delitti non colposi previsti nei titoli II, V, VII e VIII, capo II, del libro secondo del codice penale, nonché l’irrogazione a titolo definitivo della sanzione amministrativa prevista per le violazioni di cui all’articolo 295-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 o l’aver definito in via agevolata le suddette violazioni amministrative ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
  • l’aver commesso più violazioni di carattere amministrativo in materia doganale e/o fiscale con impatto sulla normativa doganale, come sopra definite che, per la loro natura o entità, compromettono il rapporto di fiducia con l’autorità doganale.

  • Si precisa che tra le infrazioni di natura doganale debbono intendersi anche quelle commesse in violazione di norme ascrivibili al settore extratributario (disposizioni a tutela della proprietà intellettuale o del “made in Italy”, della salute, della sicurezza dei prodotti e dell’ambiente, disciplina nel settore dell’autotrasporto merci, misure di politica commerciale, ecc.).

Un Certificato AEO può essere richiesto anche qualora l’interessato abbia costituito la propria attività in ambito nazionale da meno di tre anni. In questo caso, la valutazione della affidabilità sarà fatta in relazione agli atti e documenti disponibili.

1.3 CERTIFICATI AEO

1.3.1 Tipologie di Certificati AEO

Il Certificato AEO attribuisce all’operatore economico lo status comunitario di “Operatore Economico Autorizzato”, con conseguente applicabilità di semplificazioni in materia doganale e/o di sicurezza.

Un operatore economico può presentare istanza per uno dei seguenti Certificati:

  • Certificato AEO – Semplificazioni doganali che, in conformità con la terminologia internazionale è denominato “Certificato AEOC” (Customs). Tale Certificato può essere richiesto dagli operatori economici che intendono fruire delle semplificazioni previste dalla normativa doganale e che soddisfano le condizioni di cui agli artt. da 14 nonies a 14 undecies delle DAC.
  • Certificato AEO – Sicurezza che, in conformità con la terminologia internazionale è denominato “Certificato AEOS” (Security). Tale Certificato può essere richiesto dagli operatori economici che intendono beneficiare di agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli doganali di sicurezza per operazioni in entrata e in uscita di merci dal territorio doganale. Per l’ottenimento di tale Certificato devono essere soddisfatte le condizioni di cui agli artt. da 14 nonies a 14 duodecies delle DAC.
  • Certificato AEO – Semplificazioni doganali/Sicurezza che, in conformità con la terminologia internazionale, è denominato “Certificato AEOF” (Full). Tale Certificato può essere richiesto dagli operatori economici che intendono fruire sia delle semplificazioni doganali sia delle agevolazioni sui controlli di sicurezza. Le relative condizioni sono previste da 14 nonies a 14 duodecies delle DAC.

1.4 BENEFICI CONNESSI AL POSSESSO DI UN CERTIFICATO AEO

L’operatore economico ritenuto affidabile su tutto il territorio può godere di specifici benefici che dipendono:

  • dal tipo di Certificato ottenuto
  • dal tipo di attività svolta nell’ambito della catena logistica internazionale
  • dal grado di affidabilità attribuito a seguito dell’attività di verifica dei requisiti e condizioni svolta dall’Autorità doganale.

Il Certificato AEO è rilasciato al richiedente e non ai suoi clienti e, pertanto, può fruire dei relativi vantaggi unicamente l’AEO:

  • riduzione dei controlli documentali, scanner e fisici (Certificati AEOC, AEOS, AEOF)
  • trattamento prioritario delle spedizioni se selezionate per il controllo (Certificati
  • AEOC, AEOS, AEOF)
  • indicazione, da parte dell’operatore, del luogo presso cui effettuare i controlli
  • (Certificati AEOC, AEOS, AEOF)
  • procedura agevolata nell’ottenere le semplificazioni doganali attualmente previste dal CDC (Certificati AEOC, AEOF)
  • numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie (beneficio previsto a decorrere dal 1° luglio 2009 - Certificati AEOS, AEOF)
  • comunicazione preventiva dell’esito positivo del circuito doganale di controllo sulla dichiarazione sommaria (beneficio previsto a decorrere dal 1° luglio 2009 - Certificati AEOS, AEOF)
  • mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza con Paesi terzi (Certificati AEOS, AEOF).

Tali benefici non sono concessi automaticamente, ma dipendono in taluni casi dalla richiesta dell’operatore e comunque dalle valutazione finale espressa dall’Amministrazione doganale.

Accanto ai vantaggi “diretti”, il possesso di un Certificato AEO comporta una serie di vantaggi indiretti:

  • migliori relazioni con le autorità doganali (client coordinator)
  • minore ritardo nelle spedizioni
  • aumento della sicurezza e migliore comunicazione tra le parti della catena logistica
  • fidelizzazione della clientela
  • prevenzione dei problemi grazie alla conoscenza dei dipendenti
  • diminuzione degli incidenti legati alle condizioni di sicurezza
  • migliore pianificazione
  • diminuzione dei furti e delle perdite
  • maggiore impegno dei dipendenti.

HELP STATION IN MATERIA DI AEO

L’Agenzia delle dogane ha messo a disposizione degli operatori economici le seguenti caselle di posta elettronica a cui possono essere rivolti quesiti o richieste di chiarimenti di carattere generale nella materia AEO:

Specifiche domande o chiarimenti sulle singole istanze o sui Certificati rilasciati o comunque sulle istruttorie del procedimento AEO, possono essere rivolte da parte degli operatori economici al “client coordinator” o al “centro servizi” nominato all’interno di ciascuna Direzione regionale.

La presente circolare è stata sottoposta all’esame del Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 dicembre 2007.

Informazioni:
Ufficio Regimi Doganali e Fiscali
Tel. 06 50246045
Fax 06 5001037
dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it
www.agenziadogane.gov.it