Speciale Incoterms 2000
Gli Incoterms 2000 sono le regole ufficiali della Camera di Commercio Internazionale per l'interpretazione dei termini commerciali. I termini sono 13 e vanno dall'EXW, che prevede il minimo di obbligazioni per il venditore, al DDP con il massimo di obbligazioni a carico del venditore.
TAVOLA INCOTERMS 2000
Le sigle a tre lettere delle tredici "clausole di resa" contenute negli Incoterms costituiscono un codice standardizzato adottato congiuntamente dalla CCI e dalla CEE/ONU (Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite).
Le principali innovazioni degli Incoterms 2000 riguardano:
- nel FAS - Franco lungo bordo nel porto d'imbarco lo spostamento dal compratore al venditore dell'obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all'esportazione
- nel DEQ - Reso banchina nel porto di destinazione lo spostamento dal venditore al compratore dell'obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all'importazione
- nei termini FCA - Franco vettore e DAF - Reso frontiera la nuova definizione su chi, venditore o compratore, debba provvedere al caricamento-scaricamento delle merci.
Oltre a ciò, le disposizioni degli Incoterms sono state rivedute per rendere più chiare le reciproche obbligazioni del venditore e del compratore.
Si raccomanda, a chi sia in procinto di stipulare contratti di compravendita internazionale, di valutare l'opportunità di richiamare esplicitamente, per la disciplina delle "condizioni di resa", gli Incoterms 2000 con l'indicazione dell'Incoterms prescelto, ad es. "EXW Incoterms 2000, Franco fabbrica (... luogo convenuto)", oppure "DDP Incoterms 2000, Reso sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)".
Gli Incoterms non hanno la funzione di clausole contrattuali di trasporto delle merci. Sono infatti utilizzati nei contratti di vendita e pertanto riguardano le relazioni fra venditore e compratore e non le relazioni fra venditore e vettore.
Gli operatori commerciali devono dare precise istruzioni ai loro trasportatori in base al tipo di Incoterm che hanno scelto per il contratto di vendita; ciò al fine di assicurare la coerenza fra il contratto di trasporto e il contratto di vendita.
Gli Incoterms 2000 sono costituiti da 13 termini di resa, suddivisi in 4 gruppi:
- E (EXW) massima obbligazione per il compratore
- F (FCA, FAS, FOB) trasporto principale a carico del compratore
- C (CFR, CIF, CPT, CIP) trasporto principale a carico del venditore, rischi a carico del compratore
-
D (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP)
massima obbligazione per il venditore.
Passando dal gruppo E al gruppo D aumentano i costi ed i rischi a carico del venditore e diminuiscono quelli a carico del compratore.
Aspetti essenziali codificati dagli Incoterms
Trasporto principale: modalità e costi
La scelta dell'Incoterms e la scelta della modalità di trasporto sono strettamente collegate. Esistono infatti termini di resa propri del trasporto marittimo (FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ) ed altri che possono essere utilizzati in riferimento a tutte le altre tipologie di trasporto (EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP).
Occorre prestare molta attenzione a questo aspetto in quanto l'utilizzo errato di un termine marittimo, es. FOB, in un trasporto stradale può comportare un'inesatta ripartizione di costi e rischi tra le parti.
Gli Incoterms consentono, inoltre, di determinare il soggetto che dovrà sostenere i costi del trasporto principale: compratore (gruppi E e F) o venditore (gruppi C e D).
Consegna della merce: momento e luogo
È l'atto con cui il venditore adempie la sua obbligazione. La consegna deve essere fatta in un luogo ben determinato: alla partenza nella fabbrica del venditore (es. EXW); in un luogo intermedio, che è diverso a seconda dell'Incoterm (es. FOB, murata della nave nel porto di partenza); a destino nella fabbrica del compratore (es. DDP).
Le parti devono aver cura di indicare il punto esatto per la consegna della merce al momento della stipula del contratto; se questo non è possibile, nel contratto si può far riferimento genericamente a una zona, riservando al compratore la facoltà o l'obbligo di indicare successivamente un punto più preciso.
Qualora il compratore, obbligato a fornire tale indicazione, sia inadempiente, ne sopporterà i relativi costi con conseguente facoltà del venditore di scegliere il punto che maggiormente gli convenga.
È opportuno, inoltre, che le parti stabiliscano il termine massimo entro cui effettuare la consegna.
Passaggio dei rischi
Gli Incoterms consentono di individuare il punto critico in cui, adempiuta l'obbligazione di consegna, si verifica il trasferimento al compratore del rischio di perdita o di danneggiamento della merce. Inoltre, allo scopo di impedire che il compratore ritardi il passaggio dei rischi e delle spese, stabiliscono che tale trasferimento abbia comunque luogo nell'ipotesi in cui il compratore manchi di prendere tempestivamente in consegna la merce, nonché nel caso in cui il compratore non fornisca le istruzioni utili relative al tempo e al luogo della consegna.
Eventuale copertura assicurativa
Posto che la copertura assicurativa può essere sempre prevista, a prescindere dagli Incoterms, va detto che esistono due termini di resa, CIF e CIP, in cui essa è obbligatoria ed è a carico dell'esportatore.
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