Info Export

il parere on-line per
l'export della tua azienda


 

Trasporti

 

Incoterms: il gruppo C

Al gruppo C (Cost e/o Carriage) appartengono quei termini di resa che attribuiscono al venditore l'onere, ma non il rischio, del trasporto delle merci nella località di destino concordata.

Il trasporto principale è a carico del venditore che stipula e paga il contratto di trasporto. Il rischio passa, invece, dal venditore al compratore alla partenza, al momento della consegna della merce allo spedizioniere.  

Il gruppo C prevede quindi due punti critici:

  • il punto critico dei rischi, in quanto il passaggio dei rischi dal venditore al compratore si realizza sempre con la consegna delle merci al vettore;
  • il punto critico della tariffa, in quanto il venditore sostiene i costi del trasporto principale fino a destino, per un periodo successivo a quello dell'avvenuto superamento del punto critico del rischio.

La lettera C può assumere due diversi significati a seconda delle modalità di trasporto utilizzate:

  • nel trasporto stradale, ferroviario, aereo e nel trasporto intermodale significa carriage (CPT, CIP)
  • nel trasporto marittimo assume, invece, il significato di cost che fa riferimento alla quotazione comprensiva del costo della merce più il freight, ovvero il nolo marittimo (CFR) ed eventualmente l'insurance, ovvero l'assicurazione (CIF).

1. CFR – "Cost and freight... port of destination"

Nel "Costo e nolo... porto di destinazione" (es. CFR Genova port, Italy) il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie e sopportare i relativi rischi fino a quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco, ma dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce si trasferiscono al compratore.

Il venditore deve sostenere anche le spese di sdoganamento all'export, sceglie il vettore cui affidare la spedizione e conclude il contratto di trasporto.

Il compratore deve ritirare la merce nel porto di destinazione convenuto, sostenere le spese doganali all'import, sopportare tutti i rischi dal momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

Considerazioni

Il CFR presenta lo stesso punto critico del FOB, in quanto il trasferimento dei rischi si realizza all'attraversamento della murata della nave. Quando la murata della nave non serve da linea discriminante sarebbe più appropriato usare il termine CPT.
Il CFR non è una semplice evoluzione del FOB, ma presenta delle differenze sostanziali: il venditore CFR, infatti, pur sopportando la stessa entità di rischi del venditore FOB, paga il trasporto ed effettua tutte quelle scelte logistiche, relative a porti, navi, scali, ecc., che nel FOB sono prerogative del compratore.

2. CIF – "Cost, insurance and freight... port of destination"

Nel "Costo, assicurazione e nolo... porto di destinazione" (es. CIF Genova port, Italy) il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie:
  • per trasportare la merce fino a bordo della nave nel porto di partenza convenuto
  • a stipulare, per conto del compratore, una polizza assicurativa per la copertura del rischio di danno alla merce durante il trasporto.

Ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce e le spese addizionali si trasferiscono al compratore.
Il venditore deve inoltre sostenere le spese di sdoganamento all'export e concludere il contratto di trasporto con il vettore prescelto.

Il compratore deve ritirare la merce nel porto di destinazione sostenendo le spese doganali all'import e sopportare tutti i rischi dal momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto.

Considerazioni

Il CIF presenta lo stesso punto critico del FOB e del CFR, in quanto il trasferimento dei rischi si realizza all'attraversamento della murata della nave. Quando la murata della nave non serve da linea discriminante sarebbe più appropriato usare il termine CIP.

Con il CIF, contrariamente a quanto avviene per il CFR, il venditore provvede alla stipula di un contratto di assicurazione che deve essere conforme alla copertura minima dell'Institute Cargo Clauses (ICC), clausolario C.

L'assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10%, cioè il 110% e deve essere stipulata nella valuta del contratto. La sua durata dovrà necessariamente coincidere con quella del trasporto fino al luogo di destinazione convenuto e deve garantire al compratore la necessaria copertura dal momento in cui avviene il trasferimento del rischio.

Poiché la copertura assicurativa minima non offre al compratore, per l'esiguità dei rischi assicurati, buona e rassicurante garanzia soprattutto per i prodotti di un certo valore intrinseco (prodotti finiti e semi lavorati, beni industriali, ecc.), è consigliabile che il compratore ne richieda una più ampia, a costo di sostenere un maggiore onere (maggiorazione del prezzo di vendita).
Su richiesta e a spese del compratore, quindi, il venditore deve provvedere a fornire una maggiore copertura assicurativa rappresentata dal clausolario B o clausolario A, o anche l'assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e sommosse civili.

3. CPT "Carriage paid to... place of destination"

Nel caso del "Trasporto pagato fino a... luogo di destinazione" (es. CPT Milano, Italy), il CPT presenta la medesima dinamica del CFR, ma a differenza di quest'ultimo è utilizzato per tutte le forme di trasporto non marittime.

Questa clausola, come il FCA, è particolarmente indicata nel trasporto multimodale e trova la sua migliore applicazione quando:

  • le merci vengono unitizzate (in contenitori, per esempio)
  • le merci vengono consegnate al vettore in un punto diverso dal bordo della nave. In questo modo, l'obbligazione del venditore di consegnare la merce si perfeziona presso il vettore e non presso il mezzo di trasporto marittimo.

4. CIP "Carriage and insurance paid to... place of destination"

Nel caso del "Trasporto e assicurazione pagati fino a... luogo di destinazione" (es. CIP Milano, Italy) il CIP presenta la medesima dinamica del CIF, ma a differenza di quest'ultimo è utilizzato per tutte le forme di trasporto non marittime.

Si suggerisce l'utilizzo dei termini CIF e CIP, in quanto consentono di fornire alla propria clientela un servizio completo, che comprende il costo del trasporto della merce fino a destino e la copertura assicurativa.

Domenico del Sorbo